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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Ammissione scuole di specializzazione 2007/2008

26 novembre 2007
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 Cinquemila contratti di formazione specialistica ministeriali

Per l’anno accademico 2007/2008  il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all’art. 35, comma 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni  ed integrazioni, citato nelle premesse, è di n. 5.000  così come indicato nella tabella  allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna .  
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è di 15 unità,  ai medici militari è  di 28 unità  e alla Polizia di Stato è di  22 unità,  come indicato  nella medesima  tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI. 

Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché  quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell’incontro dell’1/8/2007,   al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.   

I contratti aggiuntivi  finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati, con successivo provvedimento.  
La  specifica  categoria  destinataria della norma  di  cui al comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell’art. 15 undecies del D. Lgs. n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici  appartenenti alla  categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni  e Province autonome.
Per usufruire dei posti riservati di cui all’art.  2 e dei posti in soprannumero di cui all’art. 4,  i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.

Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Università,  si provvederà all’assegnazione dei posti  di cui all’art. 3  del presente decreto. 

La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2007/2008, in conformità a quanto disposto  dal c. 4, dell’art. 5, del D.M.  n. 172, del 6 marzo 2006, è  il 10 marzo 2008.