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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Articolo 1 - Ambito di applicabilità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.