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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Articolo 2- Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30 giorni prima della prova stessa.