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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Articolo 3 -Commissione giudicatrice

1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.
2. É nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.