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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Premessa del Regolamento

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

  Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;

Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 3 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell’adunanza del 18 maggio 2001;

Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.

Considerato che non si è ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all’articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non è volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non può farsi rientrare nella previsione di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonchè per il punto di cui all’articolo 4, comma 6, poichè si è ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell’8 ottobre 2001.

 A d o t t a il seguente regolamento: