Regolamento esami di stato
Articolo 5 - Valutazione delle prove e voto finale
1. La commissione di cui all’articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.
2. Il rettore dell’università presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.