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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 4 - Prova scritta

1. La commissione nazionale per la prova scritta è nominata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rimane in carica tre anni ed è composta, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell’albo dei medici chirurghi, di cui:

 a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

 b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

 c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 2. Il presidente della commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

 3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l’anno; essa è suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:

 a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

 b) le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell’ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

 4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la tenuta dell’archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d’esame, mediante l’utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l’autorità per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513  e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

 5. Le due parti della prova d’esame si svolgono in sequenza in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio come previsto al comma 4.

 6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell’articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

 7. Dall’inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l’attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.

 8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonchè per la correzione degli elaborati, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l’anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

 9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

 10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei, nè possono consultare alcun testo, pena l’esclusione dall’esame. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

 11. L’archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.