Regolamento esami di stato
Articolo 1 - Esami di abilitazione
1. Agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia.
2. L’esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.