Regolamento esami di stato
Articolo 6 - Diploma di abilitazione
1. Il rettore dell’università presso cui si svolgono gli esami dispone l’affissione nell’albo dell’università dell’elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all’articolo 2 e la prova scritta di cui all’articolo 4.